Spese tracciabili, pagamenti detraibili anche se si usa il bancomat o il conto corrente bancario di un familiare o di un soggetto terzo
Il pagamento fatto a mezzo di bancomat, bonifico bancario o di altro strumento di pagamento intestato ad un familiare o ad un soggetto terzo, differente dall’intestatario della fattura, rispetta il requisito di tracciabilità del pagamento richiesto ai fini della detraibilità fiscale dell’onere.
La spesa, in ultima istanza, dovrà comunque risultare a carico dell’intestatario della fattura, anche a mezzo di un rimborso in contanti. Di tale rimborso non deve comunque esserne fornita prova documentale all’Agenzia delle Entrate.
In questo modo, attraverso la risposta N. 484 dello scorso 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo, in vigore dal 1° gennaio 2020, di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per tutte le spese fiscalmente detraibili al 19%, tra cui le spese sanitarie.
Grazie a questa nuova interpretazione, l’Agenzia ha ufficialmente chiarito che il contribuente che paga una prestazione sanitaria ad un operatore sanitario (quale lo psicologo), può pagare con il bancomat di un soggetto terzo o effettuare il bonifico da un conto corrente a lui non intestato senza dover rinunciare alla detrazione fiscale dell’onere, purché tale onere sia effettivamente sostenuto in ultima istanza dall’intestatario del documento di spesa (anche mediante rimborso in contanti).
In sostanza, la spesa sanitaria si considera sostenuta dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (es. la fattura), non rilevando ai fini della detraibilità fiscale dell’onere l’esecutore materiale del pagamento. Rimane comunque necessario dimostrare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto a mezzo di strumenti tracciabili.
A tale riguardo, è opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta N. 431 fornita lo scorso 2 ottobre, ha chiarito che il “pagamento tracciabile” può essere documentato con apposita e specifica annotazione inserita in fattura da parte del soggetto emittente (professionista o struttura sanitaria).
È quindi sufficiente che il professionista che emette la fattura la integri con la dicitura “pagamento avvenuto con mezzi tracciati” o analoga annotazione, anche abbreviata. In tal caso il contribuente, ai fini della detrazione fiscale dell’onere, non dovrà allegare alla fattura alcun giustificativo attestane il pagamento tracciato della medesima.
Attenzione però, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’annotazione da inserire a cura del soggetto emittente la fattura deve essere parte integrante del documento, non essendo ammesse aggiunte manuali da parte del contribuente intestatario della fattura. Quindi, nelle fatture cartacee l’annotazione dovrà essere prestampata sul documento o, se aggiunta con un timbro da parte del professionista, dovrà essere controfirmata dall’emittente.