Stabilizzazione di personale dipendente a tempo determinato e/o di personale titolare di contratto di lavoro flessibile (art. 20 D.Lgs. 75/2017)
Gentile collega,
Ti informo che l’art. 20 del Decreto legislativo 75/2017 ha introdotto una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario non dirigenziale nelle Aziende del S.S.N.
La normativa coinvolge esclusivamente i soggetti con contratti a tempo determinato o con contratti flessibili (collaborazione professionale, consulenza con partita IVA, collaborazioni coordinate e continuative). Alla luce del dettato normativo, paiono, invece, esclusi dalla stabilizzazione di cui all’art. 20 i titolari di rapporti di tipo convenzionale.
La norma prevede 2 distinte modalità di stabilizzazione:
Stabilizzazione diretta, cioè la diretta assunzione, senza concorso, dei dipendenti a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/17:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato…;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio…;
Stabilizzazione a mezzo procedure concorsuali riservate, cioè la previsione di concorsi parzialmente riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile in possesso di specifici requisiti (art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 75/17):
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Come chiarito dalla circolare 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, “..il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell’art. 20, comma 1, è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall’amministrazione, come chiarito al § 3.2.1. della circolare n. 3 del 2017 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, difatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato”.
E’ doveroso sottolineare che l’attivazione delle procedure di regolarizzazione, non costituisce, per le Aziende del S.S.N., un obbligo ma una mera facoltà. Le Amministrazioni, infatti, possono esercitare tale facoltà “solo qualora ricorrano effettive esigenze funzionali dell’Ente e, comunque, nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione del fabbisogno e di dotazione organica ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01”.
Suggeriamo di richiedere alle Aziende di riferimento notizie circa l’avvio delle procedure di stabilizzazione.