Studi professionali e Canone Rai
A partire dal primo luglio 2016, così come stabilito dalla L. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), il pagamento del canone Rai avverrà attraverso l’addebito nella bolletta elettrica: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica è presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo.
Tale novità, però, riguarda esclusivamente le forniture di tipo domestico/residenziale.
Gli studi professionali – immobili non adibiti ad uso domestico – continueranno a pagare il canone Rai secondo le regole già in vigore, ovviamente soltanto qualora dovessero detenere un apparecchio televisivo.
Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 9668 del 20 aprile 2016 ha chiarito che “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo, se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”.
La detenzione di un computer o di altri device che consentano l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet, se privi di sintonizzatore TV non determinano dunque l’obbligo di pagare il canone televisivo.