Focus – Invio dei dati 2025 al Sistema TS
Spese sanitarie 2025 con invio annuale. Niente scadenza entro il 30 settembre.
Spese sanitarie 2025 con termine di trasmissione annuale. Niente scadenza quindi entro martedì 30
settembre.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con una faq datata 24 settembre.
La precisazione nasce dalla modifica introdotta con il decreto correttivo del concordato preventivo (Dlgs
81/2025) che ha stabilito la cadenza annuale della trasmissione delle spese sanitarie al Sistema
Tessera Sanitaria.
Come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, “il termine del 30 settembre 2025 è superato a seguito
delle nuove disposizioni normative”.
La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.
Leggi tutto
Invio annuale al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025
NON E’ ANCORA UFFICIALE IL NUOVO CALENDARIO.
L’art. 5 del Decreto Correttivo (Dlgs 81/2025), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 12 giugno, ha modificato i termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati relativi
alle spese sanitarie.
L’articolo 12 del Dlgs 1/2024 (Decreto Adempimenti) aveva previsto che, a decorrere dall’ anno 2024, l’invio avesse cadenza semestrale.
Veniva così superato il precedente Decreto Mef del 19 ottobre 2020 (mai attuato), il quale prevedeva che dal 2024 l’invio dei dati diventasse mensile.
Un successivo Decreto dell’8 febbraio 2024 aveva poi definitivamente stabilito (come per le annualità precedenti) due scadenze:
– Il 30 settembre per le spese sostenute nel primo semestre;
– Il 31 gennaio dell’anno successivo per le spese sostenute nel secondo semestre.
A seguito della modifica apportata dal Decreto Correttivo, viene meno l’adempimento infrannuale e viene previsto un unico adempimento annuale per le spese di tutto l’anno.
Non è ancora noto quale sarà il termine ultimo di invio. La commissione Finanze della Camera aveva proposto che tale termine venisse stabilito per legge ma il Governo ha preferito mantenere l’ attuale sistema del più flessibile decreto attuativo.
E’ ragionevole ipotizzare che, se non vengono modificate le scadenze della dichiarazione precompilata, la data di invio dei dati al sistema TS verrà stabilita nel 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
La nuova norma si applica “a partire dai dati relativi alle spese sostenute nell’anno 2025”.
Ad oggi, purtroppo, non è ancora stato approvato il nuovo calendario per l’invio dei dati 2025.
Non è quindi ancora stata ufficialmente definita la scadenza del prossimo 31 gennaio 2026 per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025.
Alla luce di ciò, alla data attuale si ritiene opportuno fare ancora riferimento al vigente calendario che prevede l’invio dei dati relativi alle spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2025 entro il prossimo 30 settembre.
Leggi tuttoRipartizione delle risorse relative al cd. “bonus psicologo” per le annualità 2024 e 2025
Il 9 agosto 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante “Ripartizione delle risorse relative al cd. “bonus psicologo” per le annualità 2024 e 2025, nonché introduzione di correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo”.
A decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda per il Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.
Al momento della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro.
Il beneficiario avrà 270 giorni di tempo dalla data di assegnazione del bonus per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato risulterà nullo.
Inoltre, come da decreto interministeriale 10 luglio 2025, articolo 6, commi 10 e 11, al fine di garantire un ottimale utilizzo delle risorse, la prima seduta dovrà essere prenotata, confermata e svolta entro 60 giorni dal momento dell’assegnazione del bonus pena la decadenza del beneficio. Dopo tale termine, le eventuali risorse non utilizzate verranno destinate allo scorrimento delle graduatorie.
Il bonus è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino ad esaurimento della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE.
Leggi tutto