7 febbraio – Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo
7 febbraio – Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo.
Ogni giorno ci sono giovani vittime di bullismo: aggressioni fisiche, verbali o cyberbullismo, tutte violenze che lasciano cicatrici emotive profonde.
Giorno della Memoria 2023 – International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust
Oggi, 27 gennaio, si rende omaggio alla Memoria delle Vittime della Shoah.
OPP riafferma il suo incrollabile impegno a contrastare l’antisemitismo, il razzismo e altre forme di intolleranza interpersonale, culturale e religiosa.
𝘓𝘢 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘤𝘩𝘪 𝘩𝘢 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘮𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘪 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢𝘷𝘷𝘪𝘷𝘦 (𝘉𝘦𝘳𝘵𝘳𝘢𝘯𝘥 𝘙𝘶𝘴𝘴𝘦𝘭𝘭)
Leggi tuttoProgetto di monitoraggio sul c.d. “Bonus Psicologico”
Segnaliamo l’avvio di un progetto di monitoraggio sul c.d. “Bonus Psicologico” che ci permetterà di raccogliere evidenze che supportino l’efficacia di questa misura a favore delle cittadine e dei cittadini italiani.
Il progetto è realizzato dal CNOP in collaborazione con le Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Palermo, Università Sapienza di Roma.
La partecipazione – riservata ai terapeuti coinvolti nel progetto “Bonus Psicologico” – permetterà di accedere ad una formazione ad hoc con 40 crediti ECM, ma soprattutto di essere parte attiva di un cambiamento importante: questa iniziativa, come detto, permetterà infatti di raccogliere evidenze in merito all’efficacia degli interventi finalizzati a ridurre il malessere psicologico e a promuovere la salute.
Per l’adesione al progetto è sufficiente accedere alla pagina nell’Area Riservata sul sito del CNOP.
Ad ogni terapeuta è stato assegnato un codice univoco che lo identificherà nel corso della partecipazione: tutte le informazioni raccolte saranno sempre rese anonime e analizzate in modo aggregato.
Ti segnalo inoltre che il CNOP ha creato una pagina informativa con tutte le informazioni utili sul progetto (https://www.progettobonus.it) e ha attivato un canale diretto per informazioni e richieste all’indirizzo infobonus@psy.it.
Leggi tuttoFocus – Forfetari, per l’anno 2023 l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche deve essere parametrato ai ricavi 2021
Si allega il documento in formato PDF
Leggi tuttoFocus – Prestazioni sanitarie, divieto della fatturazione elettronica anche per l’anno 2023
Si allega il documento in formato PDF
Leggi tuttoPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE REGIONALI PROFESSIONALITÀ SANITARIE PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI VALIDE PER L’ANNO 2024
Si segnala che dal seguente link https://www.aslcittaditorino.it/strutture/comitato-zonale/ è possibile accedere all’informativa utile per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie regionali delle Professionalità Sanitarie PSICOLOGI e PSICOTERAPEUTI valide per l’anno 2024, in gestione al Comitato Zonale di Torino ai sensi dell’art. 19, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.
Si ricorda che le domande di inclusione nelle graduatorie anno 2024 delle Professionalità Sanitarie PSICOLOGI e PSICOTERAPEUTI gestite dal Comitato Zonale di Torino valide l’ambito della Regione Piemonte dovranno essere compilate ed inviate on line, tramite il portale web ISON al quale si accede attraverso il seguente link:
https://tocz-graduatorie.iscrizioneconcorsi.it/
Il portale è disponibile, per coloro che non fossero già registrati, per la registrazione utente e la consultazione del manuale delle
istruzioni (per la registrazione e la compilazione).
Dal 1° gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023 sarà possibile effettuare la compilazione e l’invio della domanda.
REQUISITI PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA (ART 19 A.C.N. DI CATEGORIA 31.03.2020)
Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria devono possedere, alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda (31.01.2022), i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla U.E. incluse le equiparazioni
disposte dalle leggi vigenti;
b) iscrizione all’albo professionale;
c) diploma di laurea in psicologia, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
d) diploma di specializzazione post lauream, universitario, previsto nell’Allegato 2 A.C.N. 31.03.2020, o scuola privata riconosciuta dal M.I.U.R..
Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n.56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia e per la disciplina di psicoterapia” (art.19, comma 4, A.C.N. 31.03.2020 e s.m.i.).
Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
– fruire del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
– fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente (tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni delle quote “A”e “B” del fondo di previdenza generale ENPAM e degli altri enti previdenziali, ove previsto o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale-APP);
– essere titolari, a prescindere dal numero delle ore, di incarico a tempo indeterminato di specialistica ambulatoriale professionista sanitario.
Ciascuna domanda dovrà riguardare una sola area disciplinare; pertanto, da parte del professionista psicologo/psicoterapeuta che intenda iscriversi ad entrambe le graduatorie per le due discipline (psicologia – psicoterapia) dovranno essere presentate domande distinte.
Leggi tuttoNOVITA’ PER LA FORMAZIONE ECM NEL DECRETO MILLEPROROGHE
Nel Decreto legge 29 dicembre 2022 n.198, il cd “Decreto Milleproroghe” all’art.4 “Proroga di termini in materia di salute” è stata inserita una norma in materia di formazione continua, così formulata:
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198. “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd “Decreto Milleproroghe”).
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute
- All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023»
Il riferimento, come si vede, è ad una norma del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 approvato con legge 17 luglio 2020, n. 77, che sotto riportiamo
Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»
Art. 5 – bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina”
- I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.
Si tratta, come si può vedere, della norma del cd “bonus ecm” che è stato esteso, su richiesta del CNOP, anche agli psicologi. In base all’attuale Milleproroghe la norma verrebbe quindi così modificata
Nuovo testo in base al decreto Milleproroghe
“1.I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.”
Il presidente CNOP David Lazzari e il referente CNOP per l’ecm Alessandro Trento hanno evidenziato con soddisfazione l’accoglimento nel decreto legge di una esigenza che è stata espressa dal CNOP unitamente alle Federazioni degli altri Ordini sanitari con l’intenzione normativa di consentire un più ampio arco temporale per l’acquisizione dei crediti del triennio 2020-22. Ora il decreto legge va all’esame del Parlamento e il CNOP monitorerà l’iter della normativa per vedere eventuali modificazioni e quali saranno le modalità applicative che avrà la legge approvata, provvedendo a fornire puntuali informazioni agli iscritti.
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