Credito d’imposta del 30% sulle commissioni per i pagamenti effettuati a partire dal 1° luglio mediante strumenti elettronici
Dallo scorso 1° luglio è entrato in funzione il credito d’imposta concesso ad imprese e professionisti al fine di incentivare l’utilizzo dei pagamenti mediante bancomat, carte di credito, carte prepagate o altri strumenti elettronici.
Il Decreto Legge 124/2019 (Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), al fine di contenere il costo che i professionisti e le imprese sostengono per le commissioni applicate sugli incassi, ha introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni pagate in relazione agli incassi effettuati a partire dallo scorso 1° luglio tramite POS o altri mezzi di pagamento elettronici.
Il credito d’imposta spetta in riferimento alle sole commissioni sostenute dal professionista sui pagamenti effettuati da privati. Sono quindi escluse dall’agevolazione le commissioni relative ai pagamenti effettuati a mezzo di carte “business”, emesse ai soggetti titolari di Partita Iva.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese ed i professionisti (a prescindere dal regime contabile adottato), a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 Euro.
Con un provvedimento della Banca d’Italia dello scorso 21 aprile è stato chiarito che, ai fini del riconoscimento del credito, è ininfluente la nazionalità della società che offre gli strumenti di pagamento elettronici. Può quindi essere considerata utile ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche la commissione pagata ad un operatore inglese.
Il Credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con altri tributi, mediante modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Il credito, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino al suo completo utilizzo.
Ai fini degli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla spettanza o meno del credito utilizzato dal professionista, il DL 124/2019 ha previsto che gli operatori finanziari che gestiscono gli strumenti di pagamento debbano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie ai fini dei controlli sulla spettanza dei crediti d’imposta.
Contestualmente, i gestori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere mensilmente al professionista esercente (entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento) l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte ai fini del credito d’imposta.
Tali informazioni devono essere utilizzate dal professionista al fine della quantificazione del credito d’imposta spettante. A riguardo, si consiglia di conservare con cura tale documentazione in quanto necessaria in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che ad oggi non sono previste sanzioni in capo al professionista che non accetta il pagamento da parte del proprio paziente/cliente tramite POS. Il mancato utilizzo di strumenti di pagamento tracciati, quali POS, bonifici, assegni o altri strumenti elettronici, comporta tuttavia l’indetraibilità della spesa sanitaria per il paziente.