Il “Decreto Legge Cura Italia”
Il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.70 del 17 marzo 2020.
Misure a sostengo dei professionisti.
Nella giornata di ieri, 17 marzo 2020, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Cura Italia”.
Il Decreto, al fine di far fronte all’emergenza da Covid-19, porta in dote 25 miliardi per sostenere sanità, imprese, professionisti e famiglie.
Analizziamo qui di seguito i principali interventi messi in atto dal Governo al fine di sostenere i professionisti e le loro famiglie.
Interventi a sostegno dei professionisti
Nelle diverse bozze che si sono susseguite nei giorni scorsi, sembrava che il legislatore, pur guardando anche ai professionisti, si fosse dimenticato degli iscritti agli Ordini ed agli Albi professionali.
Uno dei principali interventi di sostegno al reddito dei professionisti, consistente in un’indennità una-tantum di Euro 600 per il mese di marzo 2020 (che probabilmente verrà prorogata anche al mese di aprile mediante un prossimo decreto), sembrava circoscritto ai soli professionisti ed ai titolari di rapporti co.co.co iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Tale agevolazione, non sembrava quindi inizialmente prevista per quei professionisti iscritti ad una cassa di previdenza privata, come l’Enpap.
Sulla base di tale impostazione, l’unica iniziativa del Governo a favore dei professionisti iscritti ad un Ordine professionale o ad un Albo sarebbe quindi consistita nell’istituzione di un fondo (con una dote di 300 milioni di Euro) per “…..garantire misure di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell’epidemia di COVID-19.”. Risulta comunque ad oggi ancora necessario un successivo decreto di prossima emanazione da parte del Ministero del lavoro per disciplinare le misure operative di questo fondo.
Sulla base tuttavia delle ultime indiscrezioni pubblicate questa mattina sulla stampa specialistica, sembrerebbe che il testo finale del “Decreto Cura Italia” chiarisca esplicitamente che il contributo una tantum di Euro 600 sia rivolto anche ai professionisti iscritti agli ordini.
Rimangono comunque ad oggi ancora da definire le modalità di erogazione di tale contributo. Sembrerebbe già in atto un confronto tra l’Adepp (Associazione delle Casse di previdenza dei professionisti iscritti ad Ordini ed Albi) ed il Ministero per definire gli snodi tecnici per l’attuazione della misura.
Si evidenzia inoltre che l’ENPAP è attualmente in fase di definizione di forme di sostegno ai propri iscritti compatibili con il suo Regolamento interno.
Interventi a sostengo dei genitori lavoratori
Il Decreto Cura Italia prevede inoltre due interventi a sostegno dei genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni.
Il primo intervento prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il limite di età non si applica con riferimento ai figli portatori di handicap grave.
Tale congedo:
Può essere fruito in maniera continuativa o frazionata;
È coperto da contribuzione figurativa;
È riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;
Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il secondo intervento prevede, in alternativa al succitato congedo, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
In ultimo, i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, con figli minori di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritti alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostengo al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavorante.