Requisiti per idoneità a iscrizione elenchi CTU e periti e per l’Affiancamento all’Autorità Giudiziaria
Dal 13 marzo 2019 è entrato in vigore il Protocollo siglato da CNF, CNOP e CSM per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali.
Il predetto Accordo individua i requisiti che l’esercente la professione di psicologo deve possedere ai fini dell’iscrizione nei succitati albi:
Elementi di valutazione primari:
a) iscrizione all’Albo;
b) esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole istituite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c) assenza, negli ultimi 3 anni, di sospensione disciplinare
Elementi di valutazione secondari:
a) possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
b) possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
c) eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
d) eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
e) eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
f) eventuale possesso di un’attestazione certificante la conoscenza del processo telematico
Per la valutazione degli “elementi secondari” confermato il richiamo alle 150 ore minime di formazione teorica e agli almeno 4 lavori svolti in ambito forense (CTU e/o CTP), così come stabilito dall’OPP con deliberazione n. 81/16 del 18 aprile 2016.
I succitati elementi di valutazione primari e secondari concorrono altresì a costituire l’elenco degli Psicologi competenti nell’affiancamento all’Autorità Giudiziaria ai sensi della L. 172/2012
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Convegno sulle buone prassi per la consulenza tecnica d’ufficio
11 novembre 2019 – ore 14 – presso Aula Magna del Palazzo di Giustizia – Corso Vittorio Emanuele II 130, Torino
Il tavolo di lavoro composto da:
- Tribunale Ordinario di Torino
-
Tribunale per i Minorenni di Torino -
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino -
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino -
Ordine degli Avvocati di Torino -
Ordine degli Psicologi del Piemonte -
Ordine Prov. dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino -
Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte
Presenta il:
Protocollo d’intesa sulle buone prassi per la consulenza tecnica d’ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori
Ore 14:00 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 14:30 – Inizio dei lavori
Introduce e modera: Avv. Sara Commodo, già Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Torino e coordinatrice del tavolo e della Commissione Famiglia: “Le ragioni e gli obiettivi di questo Protocollo”
Intervengono:
Avv. Giulia Facchini, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torino e coordinatrice della Commissione Famiglia: “Il Protocollo sulla CTU come risposta alle esigenze del giusto processo”
Avv. Silvia Lorenzino, componente della Commissione Famiglia: “Distinguere il conflitto dalla violenza”
Dott. Daniela Giannone, Presidente della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino: “La CTU in ambito familiare come atto processuale di protezione del minore”
Dott.ssa Alessandra Aragno, Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Torino,“Le peculiarità della CTU nei procedimenti di volontaria giurisdizione e di adottabilità”
Dott. Dionigi Tibone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino: “Quando il civile e il penale coesistono”
Dott.ssa Anna Maria Baldelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino: “La CTU non cura e non modifica il contesto”
Dott.ssa Loredana Palaziol, Ordine degli Psicologi del Piemonte: “Trasparenza e rispetto del contraddittorio nella CTU psicologica: metodologia peritale e tutela del minore.”
Dott. Vincenzo Villari, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino: “Il valore della integrazione dei saperi nella CTU”
Dott.ssa Barbara Rosina, Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte: “La CTU integrata: quali compiti per l’assistente sociale nella CTU. La collaborazione tra CTU e Servizi; aspettative e possibili criticità”
Ore17:30 – Fine dei lavori
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La figura dello psicologo negli Interventi Assistiti con gli Animali
Il Gruppo di Lavoro sulle co-terapie del CNOP ha elaborato un questionario, da compilare on line, sulla figura dello psicologo negli interventi assistiti con gli animali.
La compilazione on line avviene in maniera anonima e la raccolta dei dati in forma automatizzata per la successiva elaborazione da parte del CNOP.
Per compilare il form, clicca qui.
Leggi tuttoDecreto del Presidente 1/19
IL PRESIDENTE
- Vista la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 come modificata dalla L. 312018;
- Visto l’art. 1 septies del D. L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43;
- Visto il D.P.R. 221/2005;
- Preso atto che, in osservanza del disposto dell’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 22112005, alla data odierna risultano iscritti
all’Albo n. 7707 professionisti – di cui n. 84 sospesi – per un totale di n. 7623 elettori, pari a 7615 iscritti alla sezione A e 8
iscritti alla sezione 8; - Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, e alla tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 22112005, il
numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1 iscritto alla sezione B; - Sentito il Consiglio, che si è espresso nella adunanza del 9 settembre 2019;
- Ritenuto che sia opportuno indire le Elezioni concedendo agli iscritti un tempo adeguato che consenta l’esercizio dei diritti
connessi all’elettorato attivo e passivo, anche al fine di favorirne la partecipazione;
DECRETA
- l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale degli Psicologi del Piemonte;
- la prima votazione si terrà nei giorni 15 novembre 2019; 16 novembre 2019 e 17 novembre 2019, con l’apertura del seggio
dalle ore 10.00 alle ore 18.00; - ove alle ore 18.00 del giorno 17 novembre 2019 non abbia votato almeno un quarto degli aventi diritto, la seconda
votazione avrà inizio il giorno 23 novembre 2019, con l’apertura del seggio dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e proseguirà nei
giorni 24 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 21.00; 25 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 26 novembre
2019, dalle ore 8.00 alle ore 20.00; - le candidature sono indicate personalmente o nei modi di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 al Consiglio dell’Ordine entro
il giorno 26 ottobre 2019 alle ore 12.00; - il seggio elettorale è istituto presso la sede dell’Ordine, in via San Quintino n. 44-46 – Torino;
- sono nominati, rispettivamente, Presidente, Vice-presidente e scrutatori del seggio: Marina Panato; Paola Isabelto; Daniela
Barillà; Remo Giovanni Carulli; Erica Debelli; Ester Moroni; Luisa Ortuso; e Mariarosaria Voci, tutti iscritti all’albo, che hanno
dichiarato la loro indisponibilità a candidarsi. Esercita le funzioni di Segretario del seggio il dr. Marco Bianciardi; - del presente decreto è data opportuna informativa agli iscritti, con immediato deposito presso la segreteria dell’Ordine e
pubblicazione sul sito internet dell’Ordine (www.ordinepsicologi.piemonte.it ) e idonea diffusione presso il seggio
elettorale per l’intera durata delle elezioni.
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Leggi tuttoLa Psicologia di fronte al Decreto-Salvini
E’ con sgomento e grande preoccupazione che l’OPP recepisce il Decreto-Legge del 4 ottobre 2018, il cosiddetto Decreto-Salvini su immigrazione e sicurezza.
La Psicologia, che tutti noi ogni giorno rendiamo operativa e viva attraverso il nostro fare connesso al nostro pensare, è una scienza in cui la curiosità e l’interesse teorico per l’umano non sono mai del tutto scindibili dall’obiettivo etico di promuovere possibilità d’esistenza più ricche e consapevoli, non solo per i singoli individui, ma anche per i gruppi e per le società allargate.
La Psicologia mira al “benessere” inteso in modo complesso: come capacità, da parte di individui e gruppi, di creare equilibri tra istanze divergenti, spesso anche contraddittorie, in un continuo allargamento di vedute – un sistema vivente in costante evoluzione. Un “benessere nazionale” da raggiungersi attraverso la nullificazione – avvilimento, soggezione, deumanificazione, espulsione – dell’Altro appare pertanto, allo sguardo della Psicologia, un obiettivo tanto fallace quanto pericoloso: una strategia di equilibrio fondata non sulla base di un sano funzionamento del sistema sociale, ma sul ricorso ad un nemico (questa volta interno) da distruggere, o quantomeno da controllare.
Il Decreto-Salvini cancella con un colpo di spugna il sistema pubblico dell’accoglienza in Italia (S.P.R.A.R: Sistema di Protezione a Rifugiati e Richiedenti Asilo ), un dispositivo così apprezzato da essere considerato una buona pratica a livello europeo. Lo smantellamento dello SPRAR ridurrà di nuovo l’accoglienza da sistema qualificato ad intervento di tipo emergenziale, con un balzo indietro di anni. Da un punto di vista strettamente clinico, ciò significa l’immediata cancellazione di strumenti che, in qualche modo, garantivano la salvaguardia della salute psichica dei migranti, tra cui il diritto di accesso al sostegno psicologico. Da un punto di vista più ampiamente sociale, si può prevedere che l’applicazione del Decreto comporterà effetti disastrosi sulla vita di tutti: in attesa che la loro domanda di asilo sia esaminata, i richiedenti saranno parcheggiati in enormi strutture con livelli minimi di assistenza, senza poter usufruire dei servizi oggi previsti dallo SPRAR e indispensabili all’integrazione, quali l’insegnamento della lingua italiana, la formazione professionale, tirocini e borse-lavoro, l’accompagnamento educativo da parte di professionisti altamente qualificati. Pochi tra loro otterranno un permesso di soggiorno; gli stessi a cui sarà concesso lo status di rifugiato avranno solo pochi mesi di tempo prima di essere riversati sul territorio, dal quale – nonostante tutte le asserzioni propagandistiche – non saranno espulsi. Le strade si riempiranno così di una folla di persone sofferenti, abbandonate, defraudate dei più elementari diritti costituzionali e con poche (a volte nessuna) possibilità di sviluppare un proprio progetto di vita nella legalità. La Psicologia, soprattutto nelle sue declinazioni di Psicologia sociale e di comunità, lancia oggi un allarme, per evitare un suo prossimo – del tutto ipotizzabile – arruolamento secondario come “Psicologia dell’emergenza”.
Come psicologi, chiamati a “promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità” (art. 3 del CD), reputiamo l’abrogazione della Protezione umanitaria una decisione incompatibile con il nostro mandato. Abbandonare a sé stessi individui gravemente traumatizzati da vicende storiche e personali inenarrabili, tra cui i torturati nelle carceri in Libia, gli stranieri appena maggiorenni che hanno affrontato il viaggio da soli, uomini e donne fuggiti da condizioni di vita inumane o da sistemi politici che non garantiscono il rispetto dei diritti umani fondamentali, è un atto politico del tutto incompatibile con la Psicologia: un atto che ci spiazza come professionisti della salute, ma soprattutto che, come cittadini, ci disumanizza nel profondo.
L’Europa si sta configurando sempre più come un insieme di società multietniche, multireligiose, multiculturali. La Psicologia può essere di grande orientamento nell’attuale complessità, aiutando a sviluppare uno sguardo che, assieme ai conflitti e ai problemi, sia in grado di vedere anche tutta la potenziale ricchezza dell’esistente. Il Decreto-Salvini rischia di azzerare questo sguardo curioso, complesso, creativo e lungimirante che la Psicologia si sforza di sostenere, imprigionandolo negli spazi angusti dell’odio razziale e della competizione tra esclusi.
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Comunicato OPP sull’inchiesta “Angeli e Demoni”
Facendo seguito al comunicato del CNOP in data 27 giugno 2019 ed in risposta alle richieste di informativa pervenute da diversi colleghi sulle azioni che OPP intende intraprendere in relazione ai presunti illeciti nella gestione di minori in affido da parte della onlus piemontese Hansel e Gretel, notizia di cui la stampa, sia locale che nazionale, ha dato ampia diffusione, si comunica che:
– Ogni qualvolta l’Ordine venga a conoscenza di fatti di potenziale rilevanza disciplinare è tenuto ad avviare una indagine istruttoria;
– Quando in relazione agli stessi fatti oggetto di indagine disciplinare è pendente un procedimento penale, il vigente regolamento dell’Ordine prevede la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale;
– divenuta irrevocabile la sentenza penale, il Consiglio porta a termine l’istruttoria avviata, applicando, nel caso in cui ritenga fondati gli addebiti contestati, una sanzione (tra quelle previste dalla L. 56/89: avvertimento, censura, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) proporzionata alla gravità dei fatti contestati e delle loro conseguenze dannose.
In conformità a quanto sopra, la Commissione Deontologica procederà, quindi, ad avviare la fase istruttoria in merito agli specifici fatti di cui sopra, affidandone l’espletamento ad uno dei suoi Consiglieri.
Cogliamo l’occasione per esprimere il sostegno e la vicinanza dell’Ordine ai minori eventualmente coinvolti, alle loro famiglie e a tutti i colleghi impegnati nel difficile lavoro con minori vittime di maltrattamento e/o abuso, certi che – nonostante la violenza, le tante distorsioni e generalizzazioni della campagna mediatica in corso – continueranno a portare avanti i loro impegni professionali con impegno e serietà, mostrando nei fatti il valore e l’importanza del loro operato.
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Proroga del termine di versamento delle tasse al 30 settembre 2019 per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA).
Lo scorso 27 giugno è stato approvato il Ddl. di conversione in legge del “Decreto crescita” (Decreto Legge 34/2019).
In sede di conversione del decreto è stata predisposta la proroga, al prossimo 30 settembre 2019, del termine per il versamento dei debiti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed Iva, a favore dei contribuenti che svolgono attività interessante dai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Gli ISA sono il nuovo strumento predisposto dall’Agenzia delle Entrate per sostituire, a partire dalle dichiarazioni dei redditi relative all’esercizio 2018, i vecchi studi di settore.
L’intervento di quest’anno si presenta molto più ampio rispetto alle proroghe che hanno caratterizzato gli scorsi anni, in quanto:
– Ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30/06/2019 al 30/09/2019;
– Non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% normalmente prevista per lo slittamento della scadenza dei versamenti dal mese di giugno al mese di luglio.
La proroga al 30/09/2019 dei versamenti delle tasse, si applica a quei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
1. Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
2. Dichiarano ricavi o compensi non superiore ad Euro 5.164.569.
Il codice attività previsto per l’esercizio della professione dello psicologo (86.90.30 – Attività svolta da psicologi) è soggetto al nuovo Indice sintetico “AK20U” e, pertanto, rientra a pieno titolo nei casi di proroga dei versamenti al prossimo 30/09/2019.
La proroga dei versamenti interessa quindi i seguenti soggetti:
1. Professionisti titolari di partita Iva che adottano uno dei codici attività Ateco soggetti agli ISA;
2. Soci di Associazioni professionali o di Società di persone che adottano uno dei codici attività Ateco soggetti agli ISA;
3. Soci di società di capitali “trasparenti” che adottano uno dei codici attività Ateco soggetti agli ISA.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione N. 64 dello scorso 28 giugno, ha chiarito che la proroga si applica anche ai contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi “Indici di affidabilità fiscale” e che per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2018:
– Hanno applicato il regime forfettario di cui all’art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014;
– Hanno applicato il regime di vantaggio ex art. 27 del Dl 98/2011.
A titolo esemplificativo, rientrano nella proroga i seguenti versamenti:
1. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF;
2. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRAP;
3. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRES;
4. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (5% – 15%) dei contribuenti forfettari;
5. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (5%) dei contribuenti minimi;
6. Il saldo 2018 dell’addizionale regione dell’IRPEF;
7. Il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 dell’addizionale comunale dell’IRPEF;
8. Il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 della “cedolare secca sulle locazioni”.
Il differimento al 30/09/2019 del termine per il versamento delle tasse ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione del debito, di ridurre a tre il numero massimo delle rate, le quali scadranno:
1. Per i contribuenti titolari di partita IVA:
a. Il 30 settembre 2019;
b. Il 16 ottobre 2019;
c. Il 18 novembre 2019;
2. Per i contribuenti non titolari di partita IVA:
a. Il 30 settembre 2019;
b. Il 31 ottobre 2019;
c. Il 2 dicembre 2019.
Resta invece invariata la scadenza del 30 novembre 2019 per il pagamento il secondo acconto delle tasse per l’anno 2019.
Esperimenti sui macachi. La posizione dell’ OPP
Gentili colleghi,
oggi imperversa un acceso dibattito su una campagna promossa dalla LAV in merito ad un esperimento, cui parteciperanno le Università di Parma e di Torino (in questo caso con il Dipartimento di Psicologia). L’esperimento è finalizzato alla cura di una particolare forma di disturbo visivo da trauma e prevede l’utilizzo di modelli-animali, nello specifico dai 4 ai 6 macachi, cui verrà prodotta una lesione cerebrale non reversibile: una macchia cieca in una zona periferica del campo visivo.
La discussione pubblica, animata da una violenza tale da travalicare in insulti e perfino in minacce personali, è fondata su dati in parte distorti, diffusi attraverso la petizione avviata da LAV, che è opportuno rettificare:
– i macachi non verranno accecati, verrà prodotto un danno di lieve entità, certo irreversibile;
– nei suoi aspetti etici, la sperimentazione (Progetto Lightup) è stata approvata dallo European Research Council, dai Comitati etici preposti al benessere animale delle Università di Parma e Torino (OPBA) e dal Ministero della Salute.
– le condizioni di vita degli animali sono state verificate attraverso un’ispezione a sorpresa da parte del Ministero della salute, che non ha riscontrato alcun segno di malessere nei macachi e ha valutato l’ambiente dove vivono adeguato alle loro esigenze.
Le foto pubblicate nella petizione su change.org non si riferiscono agli animali della sperimentazione.
Chi è interessato può reperire maggiori informazioni qui:
https://www.unito.it/avvisi/14-giugno-2019-le-universita-di-torino-e-parma-sulla-petizione-salviamo-i-macachi-di-torino
Detto questo, poiché il danno prodotto dall’esperimento non dovrebbe limitare in alcun modo lo svolgimento della normale vita degli animali, non è chiaro perché i macachi, alla fine dei 5 anni previsti per la sperimentazione, anziché essere reinseriti nel loro ambiente debbano essere soppressi. Purtroppo su questo punto le Università di Parma e di Torino non forniscono alcuna spiegazione.
Il seguente comunicato, redatto su sollecitazione di alcuni colleghi, chiarisce la posizione dell’Ordine su questi temi.
Se come singoli consiglieri le posizioni personali variano dal netto rifiuto verso ogni forma di sperimentazione biomedica sugli animali all’approvazione di sperimentazioni controllate ove siano dimostrate importanti ricadute sulla salute pubblica, come Consiglio:
– prendiamo decisamente le distanze dai toni utilizzati nel dibattito pubblico sulla sperimentazione in oggetto;
– ritenendo che le questioni bioetiche siano un tema centrale per la psicologia, appoggeremo con molta partecipazione eventuali iniziative da parte dei colleghi (creazione di GDL o Forum tematici, Progetti ecc.);
– ci impegneremo ad accedere ai tavoli decisionali dove si discute di bioetica, dai quali, per ora, la Psicologia risulta esclusa.
Un cordiale saluto,
Il Consiglio OPP
Leggi tuttoFatturazione elettronica alle strutture sanitarie. Un nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta all’interpello N. 78 pubblicata nella giornata dello scorso 19 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la prestazione sanitaria resa nei confronti di persone fisiche non deve mai essere documentata con fattura elettronica, né deve transitare dal Sistema di Interscambio, indipendentemente da chi sia il soggetto che eroga detta prestazione.
Ricordiamo che il legislatore, accogliendo le critiche mosse dal Garante della Privacy, aveva inizialmente previsto il divieto di emissione di fattura elettronica in capo ai soggetti “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”, con riferimento alle fatture i cui dati “sono da inviare” al Sistema.
La disposizione non trovava tuttavia applicazione per tutte quelle figure professionali (fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali) che, essendo escluse dagli obblighi relativi al Sistema TS, avrebbero potuto continuare ad emettere fatture in formato elettronico.
In tal senso, non risultava accolto appieno il richiamo del Garante della Privacy che, nel suo provvedimento dello scorso 20 dicembre 2018, aveva sottolineato come il sistema manifestava ampie “criticità” in relazione alle fatture inerenti a prestazioni sanitarie.
Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto sulla materia attraverso il DL 135/2018 prevedendo che il divieto di utilizzo della fattura elettronica è applicabile anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS “con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Nella sostanza, la ratio della norma è quella di non consentire il transito attraverso il Sistema di Interscambio dei dati relativi alle “prestazioni sanitarie” rese alla persona, indipendentemente dal soggetto che eroga tali servizi.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello N. 78 fornisce tuttavia un ulteriore elemento chiarificatore molto importante.
Dal momento che l’interdizione dall’emissioni della fattura elettronica opera con riferimento alla prestazione di natura sanitaria, a nulla rilevando l’ambito soggettivo, il divieto di emissione della fattura elettronica vale anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto diverso da una persona fisica, come ad esempio, nell’ipotesi in cui la prestazione sia resa da un ambulatorio.
Nella risposta viene inoltre chiarito che è diversa la circostanza in cui per l’erogazione della prestazione sanitaria l’ambulatorio si avvalga di soggetti terzi (professionisti) che fatturano all’ambulatorio la prestazione e non direttamente all’utilizzatore finale del servizio. In tale circostanza è consentito l’utilizzo della fattura elettronica da parte del professionista nei confronti dell’ambulatorio, non essendo presente un coinvolgimento diretto con il paziente.
Alla luce di quest’ultimo chiarimento si può quindi affermare che la fattura emessa dallo psicologo ad una struttura sanitaria, e non direttamente al paziente persona fisica, anche a fronte di una prestazione di carattere sanitario, deve essere emessa in formato elettronico.
Rimangono naturalmente esclusi da tale obbligo tutti i professionisti che aderiscono al regime forfettario in quanto, esclusivamente per tale regime agevolato, non vi è l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica, indipendentemente dalla natura della prestazione.
Considerata comunque la delicatezza del tema, sarebbe auspicabile un ulteriore e più approfondito chiarimento ufficiale.